Art. 2.
(Formazione e abilitazione).

      1. La formazione dell'operatore di DBN è attribuita agli enti pubblici e privati accreditati, secondo i criteri di cui al comma 2.
      2. Gli enti privati di formazione devono avere una comprovata esperienza nel settore e nella disciplina di riferimento e devono rispondere ai requisiti stabiliti dalle associazioni di settore e conformi agli standard minimi nazionali per la formazione professionale definiti dalla Conferenza

 

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unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

      3. Gli iter formativi delle singole discipline sono stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 3, tenuto conto delle indicazioni delle associazioni di settore.
      4. I corsi di formazione per operatore di DBN comprendono un tirocinio o stage pratico pari ad almeno il 30 per cento del monte ore complessivo.
      5. I corsi di formazione per operatore di DBN possono essere cofinanziati dalle regioni che annualmente determinano i criteri e i parametri di finanziamento, anche accedendo a progetti di formazione professionale previsti e cofinanziati dall'Unione europea.